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Le prossime udienze della Prima Sezione il 4 giugno

Collegio di Garanzia

Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, prof. avv. Vito Branca, ha fissato la prossima sessione di udienze, che si terrà in data 4 giugno 2024, a partire dalle ore 15.30:

 

ricorso iscritto al R.G. n. 14/2024, presentato, in data 15 marzo 2024, dalla Nuovo Cos Latina contro il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, la Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Lazio, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la ASD Città Monte San Giovanni Campano, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'integrale riforma e l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Lazio FIGC - LND, di cui al C.U. n. 270 del 16 febbraio 2024, pubblicata in pari data (in riferimento alla delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26 gennaio 2024), con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo C.R., emessa sul C.U. n. 204 in data 3 gennaio 2024, che ha accolto il ricorso proposto dalla ASD Città Monte San Giovanni Campano e, per l'effetto, ha inflitto, a carico della società Nuovo Cos Latina, la punizione sportiva della perdita della gara Città Monte S.G. Campano - Nuovo Cos Latina con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di € 100,00; nonché per l'integrale riforma e l'annullamento della suddetta decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio FIGC - LND, emessa sul C.U. n. 204 in data 3 gennaio 2024;

 

ricorso iscritto al R.G. n. 17/2024, presentato, in data 20 marzo 2024, dalla A.S.D. Castiglione del Lago contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la A.S.D. Ellera Calcio, il Comitato Regionale Umbria FIGC - LND e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) per l'annullamento della decisione assunta dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Umbria, pubblicata sul C.U. n. 159 del 14 marzo 2024, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo C.R., pubblicata sul C.U. n. 147 del 1° marzo 2024, che ha deliberato la sanzione sportiva della perdita della gara Ellera Calcio - Castiglione del Lago con il risultato di 0-3 a carico della società Castiglione del Lago;

ricorso iscritto al R.G. n. 18/2024, presentato, in data 25 marzo 2024, dai sigg. Daniele Vernaleone, Beatrice Vernaleone (rappresentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, sigg. Roberto Vernaleone e Patrizia Di Gregorio), Emma Balbis (rappresentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, sigg. Pierlorenzo Balbis e Daniela Robino) e Filippo Sala (rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, sigg. Diego Sala e Raffaella Bonetti), contro la SSD Idea Sport avverso e per la riforma della decisione n. 1/2024, resa inter partes dalla Corte Federale di Appello FIN, Seconda Sezione, nell’ambito del procedimento n. 11/2024, pubblicata il 1° marzo 2024, notificata il 16 febbraio 2024, con la quale, definitivamente pronunciando sulle domande degli odierni ricorrenti, è stato rigettato il loro ricorso ed è stata confermata nel merito la decisione n. 5/2023 della Seconda Sezione del Tribunale Federale FIN, all'esito dei procedimenti nn. 4311, 4599, 4565, 4716/2023, che ha rigettato i ricorsi dei suddetti atleti, recanti la richiesta della concessione dello svincolo dalla SSD Idea Sport;

 

ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2024, presentato, in data 8 maggio 2024, dalla Società Football Club Forlì s.s.d.a.r.l. nei confronti della Società Carpi AC s.s.d.a.r.l., della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Società Pol. Dil. Lentigione Calcio, con notifica anche alla Società Ravenna Football Club 1913 s.s.d.a.r.l., alla società U.S. Corticella s.s.d.r.l. e alla società A.S.D. Victor San Marino, per l'integrale annullamento e/o riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 Codice di Giustizia Sportiva CONI, della decisione n. 0217/CSA-2023-2024 della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, III° Sezione, presso la FIGC, in seno al procedimento 0306/CSA/2023-2024, adottata il 29 aprile 2024 e comunicata in pari data, con successiva comunicazione dei motivi alle parti costituite avvenuta in data 3 maggio 2024, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale LND n. 124 del 23 aprile 2024, con la quale è stato convalidato il risultato della gara Carpi AC s.s.d.a.r.l. - F.C. Forlì S.r.l., conclusasi con il punteggio di 2 - 1; nonché degli eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, laddove esistenti, comunque lesivi degli interessi della ricorrente e da questa non conosciuti, in ogni caso comunque connessi e relativi alla disputa delle gare di play off del Campionato di Serie D, Girone D.

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